ORGANISMI DI COMUNIONE
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità” (“Statuto”, n° 2).
La sua competenza è l’attività pastorale della parrocchia, cioè tutti gli aspetti della vita della comunità cristiana. Non è primariamente un organismo di formazione, né di spiritualità, né di studio ma il luogo dove si tracciano e poi si coordinano e si verificano le linee guida della vita della comunità cristiana nei suoi diversi ambiti: la catechesi, la liturgia, la carità. In esso prende vita concreta la fisionomia di una comunità cristiana, valorizzando il sacerdozio comune dei fedeli e la corresponsabilità per l’edificazione della Chiesa, con il metodo del discernimento comunitario. E’ il punto di reale comunione reale tra tutte le realtà presenti in parrocchia: le istituzioni e strutture parrocchiali e tutte le altre realtà legate alla parrocchia sono invitati a sintonizzare il proprio programma e le attività alle linee guida approvate dal consiglio. È importante che il consiglio abbia il respiro del vicariato e della diocesi: spetta ad esso infatti tradurre localmente tutto quello che matura a livello vicariale e diocesano, come pure farsi interprete delle istanze locali presso il vicariato e la diocesi. Avere coscienza di questa dimensione ecclesiale del consiglio è basilare ed è la condizione per la sua riuscita o il suo fallimento.
Secondo le indicazioni diocesane, il consiglio rimane in carica per cinque anni. Un consigliere non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Consiglio per la Gestione Economica
E’ previsto come obbligatorio dal Codice di diritto canonico e ha il compito di sostenere il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia. I suoi componenti, da tre a cinque, sono eletti dal consiglio pastorale; uno può essere nominato dal parroco. Sono incaricati per un quinquennio, rinnovabile.
Si caratterizza, oltre che per la competenza in materia giuridico-amministrativa, per la piena partecipazione alla vita ecclesiale dei suoi membri.
La funzione consultiva non ne diminuisce l’importanza: i consiglieri non sono chiamati solo ad esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere la responsabilità dell’intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni.
In questo orizzonte devono avere un rapporto costruttivo sia con il consiglio pastorale parrocchiale che con l’intera comunità parrocchiale. Il consiglio non può prescindere, soprattutto nelle scelte economiche di maggiore importanza e di carattere generale (quali la decisione di costruire nuove strutture parrocchiali o di intraprendere una nuova attività), dalle indicazioni offerte dal consiglio pastorale parrocchiale; quest’ultimo, a sua volta, non può ignorare i problemi economici della parrocchia, ma deve tenerne conto e farsene carico, soprattutto attraverso un’opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dell’intera comunità. A servizio di essa opera il Consiglio per la gestione economica e ad essa deve rendere conto, in particolare per ciò che concerne l’utilizzazione delle offerte, secondo quanto stabilito dalla normativa diocesana.
Rimane comunque, vista l’attuale legislazione, la personale responsabilità del parroco in quanto legale rappresentante.
Ciò significa che il consiglio non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio consiglio di amministrazione della parrocchia. Comunque il parroco non dovrebbe discostarsi dal parere del consiglio, se non per gravi motivi.